Glossario
Convenzione contro le doppie imposizioni
La convenzione contro le doppie imposizioni è l'accordo fra due Stati che stabilisce quale dei due può tassare un certo reddito e come l'altro concede credito o esenzione, così lo stesso denaro non viene tassato due volte per intero.
Quando vivi, lavori o produci reddito a cavallo fra più Paesi, due Stati possono rivendicare entrambi il diritto di tassare lo stesso reddito. La convenzione contro le doppie imposizioni (chiamata anche trattato fiscale o, all’inglese, DTA) è l’accordo che quei due governi firmano per mettere ordine. Definisce chi tassa quale tipo di reddito (stipendio, pensioni, dividendi, lavoro autonomo) e come l’altro Stato poi si fa da parte, riconosce un credito o esenta il reddito, così non finisci tassato per intero da entrambe le parti.
La cosa diventa concreta nel momento in cui ti trasferisci. Se diventi residente in un nuovo Paese ma continui ad avere redditi dal Paese di origine, un immobile all’estero o clienti remoti sparsi in più posti, una convenzione può essere ciò che impedisce alla tua imposta di raddoppiare. In genere lavora di pari passo con la tua residenza fiscale e, quando entrambi gli Stati ti considerano residente, è la regola dirimente (tie-breaker) contenuta nella convenzione a decidere chi prevale. Puoi farti un’idea della tua probabile posizione con il verificatore di residenza fiscale gratuito.
L’aspetto che quasi tutti trascurano è che la convenzione non cancella in automatico i tuoi obblighi. Spesso devi comunque presentare la dichiarazione in entrambi i Paesi e chiedere attivamente lo sgravio, a volte con un certificato di residenza fiscale o un modulo specifico. In Italia, ad esempio, lo sgravio di solito non arriva come esenzione ma come credito d’imposta per i tributi pagati all’estero: lo recuperi nel modello Redditi PF, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, indicando i redditi diversi da quelli d’impresa (stipendio, pensioni, dividendi) nella sezione I del quadro CR, ed entro il limite dell’imposta italiana sulla quota di reddito estero. C’è poi un punto che molti fraintendono: l’iscrizione all’AIRE conta, ma dal 2024 non è più decisiva da sola. Non iscriverti fa scattare la presunzione che tu sia ancora residente in Italia (e quindi tassato sul reddito mondiale), però è una presunzione relativa: puoi vincerla provando l’effettiva residenza all’estero, e una convenzione in vigore può comunque attribuire la residenza all’altro Stato. Le convenzioni, inoltre, raramente coprono tutto. I contributi previdenziali, i tributi locali e alcune tipologie di reddito possono restarne fuori o essere regolati da accordi separati. E se il tuo lavoro all’estero crea una stabile organizzazione, quello Stato può tassare gli utili d’impresa lì prodotti a prescindere da dove risiedi tu personalmente.
I contenuti delle convenzioni cambiano parecchio da una coppia di Paesi all’altra, e molti Stati non ne hanno stipulata nessuna. In quel caso ti affidi allo sgravio unilaterale che ciascuna parte eventualmente prevede. Queste sono informazioni di carattere generale, non una consulenza. Verifica i dettagli con l’autorità fiscale competente (in Italia l’Agenzia delle Entrate) o con un commercialista esperto di fiscalità internazionale prima di basarti su qualunque posizione convenzionale.
Dove lo incontrerai
- Nella prima dichiarazione dei redditi dopo il trasferimento, quando devi dichiarare i redditi esteri e richiedere lo sgravio convenzionale per non vederli tassati due volte.
- Quando avvii un lavoro da remoto o da freelance all’estero e verifichi se il tuo Paese di origine vanta ancora una pretesa su quei guadagni.
- Quando richiedi a uno Stato un certificato di residenza fiscale da consegnare all’altro, così applica l’aliquota convenzionale ridotta su dividendi, interessi o pensioni.