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Residente non domiciliato (non-dom)

Il Regno Unito ha abolito lo status di non-dom il 6 aprile 2025. Permetteva a chi era residente fiscale di essere tassato in modo diverso sui redditi esteri, perché il domicilio permanente era considerato altrove. Altri Paesi mantengono versioni proprie.

Il domicilio non coincide con il posto in cui vivi né con quello in cui paghi la maggior parte delle tasse. È un concetto giuridico più profondo, che riguarda dove hai davvero la tua dimora stabile: spesso il Paese in cui sei nato o dove affondano le radici della tua famiglia. Alcuni Paesi consentono a chi risiede sul loro territorio ma ha il domicilio altrove di chiedere lo status di “non domiciliato”, che cambia il modo in cui vengono tassati i redditi e le plusvalenze di fonte estera.

Conviene dirlo subito, perché quasi nessun articolo in circolazione lo ha ancora recepito: il Regno Unito, il Paese che ha reso famoso il termine, non ha più il suo regime non-dom. La remittance basis è stata abolita e dal 6 aprile 2025 al suo posto c’è un meccanismo che guarda alla residenza, il regime FIG (foreign income and gains).

Che cosa faceva davvero la remittance basis

La questione diventa concreta quando ti trasferisci e mantieni denaro, immobili o attività fuori dal nuovo Paese. In un sistema di questo tipo i redditi esteri che lasci oltre confine possono essere tassati poco o per niente, mentre il denaro che fai entrare viene tassato normalmente. Il vantaggio sta tutto in quel divario, e lì sta anche il rischio.

Nei titoli non trovi mai la parte noiosa, cioè la contabilità. Chi sceglie un regime così deve dimostrare da dove arriva ogni somma che entra nel Paese, tenere separato il capitale vecchio dai redditi nuovi e portare avanti quei conti per anni. E “far entrare denaro” di solito ha un significato ampio: può bastare un bonifico che arriva da un conto estero per pagare l’affitto.

Lo status poggia sulla tua residenza fiscale, perché di norma devi essere residente da qualche parte per poterlo chiedere lì. La residenza si misura sui fatti e può cambiare da un anno all’altro. Il domicilio no: si eredita più di quanto si scelga, e può restare in un Paese in cui non metti piede da anni.

Il Regno Unito lo ha abolito il 6 aprile 2025

Nel sistema britannico il domicilio non è più il criterio di collegamento. Chi risiede nel Regno Unito viene tassato sul reddito mondiale man mano che matura, con una sola eccezione per chi è appena arrivato: il regime FIG, che dura al massimo quattro anni consecutivi dall’inizio della residenza britannica ed è aperto solo a chi non è stato residente fiscale nel Regno Unito per almeno i dieci anni precedenti. HMRC pubblica le condizioni e le regole transitorie per chi in passato si è avvalso della remittance basis.

Regimi di questa famiglia esistono ancora, ma non sono intercambiabili

  • L’Irlanda tassa alcuni residenti non domiciliati sui redditi esteri solo nella misura in cui vengono effettivamente portati in Irlanda, la cosiddetta remittance basis. Le condizioni le pubblica Revenue.
  • Malta prevede anch’essa regole di remittance per una parte dei residenti. A fissarle è l’amministrazione fiscale maltese, non quello che leggi a proposito di altri Paesi.
  • Cipro usa uno status di non domiciliato che non riguarda l’imposta sul reddito nel suo complesso, ma uno specifico contributo per la difesa. Il perimetro è molto più stretto del termine che lo descrive.

Nessuno di questi regimi è la copia di un altro e le condizioni vengono riviste spesso. La lezione del Regno Unito è proprio questa: sono scelte politiche, vengono inasprite o cancellate. Basare un trasferimento su uno di questi regimi significa scommettere che il parlamento di un altro Paese non cambierà idea.

L’Italia ha un meccanismo concettualmente affine, l’imposta sostitutiva forfettaria per i neo residenti dell’art. 24-bis del TUIR. Chi porta la residenza in Italia dopo un lungo periodo da non residente può optare per un’imposta fissa annua sui redditi prodotti all’estero, al posto della tassazione ordinaria, per un numero di anni stabilito dalla norma. È un’opzione, non un automatismo, e presuppone lo spostamento effettivo della residenza; per i cittadini italiani che rientrano passa anche dalla cancellazione dall’AIRE. Nota la differenza di fondo: qui il domicilio non conta, conta il fatto che prima non eri residente. L’Agenzia delle Entrate pubblica la normativa aggiornata, importo compreso, e quell’importo è già stato modificato più di una volta.

Lo status di non-dom resta comunque diverso da un sistema di tassazione territoriale, in cui il Paese ignora i redditi esteri di tutti, e da un’agevolazione a tempo come il regime NHR, che vale per un numero prestabilito di anni a prescindere dal domicilio. Confondere queste figure è un errore comune e costoso.

Se stai valutando un trasferimento anche per ragioni fiscali, parti dal quadro reale della tua residenza: uno strumento per la residenza fiscale ti aiuta a capire dove verresti probabilmente tassato prima di farti troppe illusioni su qualsiasi titolone sul non-dom. Queste sono informazioni generali, non una consulenza: verifica le regole aggiornate con l’autorità fiscale del Paese (in Italia l’Agenzia delle Entrate, nel Regno Unito HMRC, in Irlanda Revenue) o con un professionista qualificato.

Dove lo incontrerai

  • Parlando con un commercialista di che fine fanno un immobile in affitto, un conto titoli o un’attività che tieni all’estero mentre vivi in un nuovo Paese.
  • Compilando un modulo di onboarding fiscale o di residenza che non ti chiede solo dove vivi, ma anche dove hai il domicilio.
  • Leggendo dell’Irlanda, di Malta o di Cipro mentre confronti dove stabilirti, oppure del Regno Unito in testi anteriori al 2025 che descrivono il vecchio regime come se fosse ancora in vigore.
  • Negli annunci di studi e agenzie di relocation che vendono ancora lo “status non-dom” come se fosse un prodotto unico e universale.

Mettilo in pratica

Ultima verifica:

Voymo fornisce informazioni generali per aiutarti a organizzare il trasferimento. Non è consulenza legale, fiscale o sull'immigrazione: verifica sempre con una fonte ufficiale o un professionista qualificato prima di agire.

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